giovedì 20 giugno 2013

Informare il Cittadino : scopriamo la Tares


COS'E'
Dal 1° gennaio 2013 la Tares - il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili - sostituisce sia la vecchia Tarsu che la Tia. Mentre finora il gettito è servito esclusivamente a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Tares coprirà anche i costi di altri servizi (polizia locale, anagrafe, illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade).
Si va di quindi in direzione contraria a quella stabilita dalla tariffa d'igiene ambientale (Tia) applicata nei Comuni è introdotta dal decreto-Ronchi del 1997 per sostituire la tassa rifiuti (Tarsu) con un prelievo proporzionale alla quantità del servizio reso, in base al principio europeo del «chi più inquina più paga».
La Tares, prima di tutto, dovrà finanziare integralmente il costo di raccolta e smaltimento rifiuti, garantendo una copertura piena che spesso non era ancora stata raggiunta nei Comuni in cui fino a ieri si pagava la Tarsu (sono 6.700, più dell'80% del totale). Oltre a questo, con la Tares si dovranno pagare anche i «servizi indivisibili», cioè quelli che il Comune eroga a tutti (per esempio l'illuminazione delle strade o la sicurezza) senza che ci sia una «domanda individuale» (come invece avviene per l'asilo nido o il trasporto scolastico). Morale della favola: la Tares finanzierà un ventaglio di attività maggiori rispetto alla Tia o alla Tarsu, e quindi costerà di più. La sola componente dedicata ai «servizi indivisibili», che di base chiederà 30 centesimi al metro quadrato dell'immobile o dell'area occupata dal contribuente, vale secondo il Governo un miliardo all'anno (già tagliati dalla dote statale per i sindaci): i Comuni, però, possono portare la richiesta a 40 centesimi, con un aumento del 33% che sarà probabilmente piuttosto diffuso e che potrebbe portare il conto totale a 1,3 miliardi di incassi "inediti" fino al 2012. Al resto ci penserà la quota di costi del servizio di igiene urbana che fino a ieri i Comuni non sono riusciti a finanziare con la vecchia tassa.
Si stima che la spesa a carico delle famiglie subirà un aumento medio di oltre il 20% rispetto all'anno precedente.
COME FUNZIONA
Per quanto riguarda il calcolo della Tares, di norma, sarà commisurata all'80% della superficie catastale di riferimento. L'entrata in vigore delle nuove regole potrebbe, però, comportare nuovi problemi gestionali.
Inizialmente, la base imponibile su cui calcolare la Tares sarà la stessa dell'attuale Tarsu e Tia, questa soluzione provvisoria sarà mantenuta fin quando i Comuni non entreranno in possesso del dato mancante che non gli consente di ricavare l'effettiva base imponibile del nuovo tributo: la superficie catastale delle abitazioni.
Nel momento in cui i Comuni sveleranno l'arcano quindi, provvederanno alla determinazione delle nuove aliquote e a quel punto la base imponibile Tares sarà rappresentata dall'80% della superficie catastale.
Inoltre, con la proroga obbligatoria degli attuali contratti di riscossione fino al 30 giugno fissata dal "decreto enti locali" (Dl 174/2012) non è chiaro chi potrà raccogliere l'imposta nelle migliaia di Comuni che oggi affidano gli incassi di Tia o Tarsu a gestori esterni, perché per legge la Tares può essere riscossa solo dal Comune.
COMPETENZE
Le tariffe della Tares devono essere approvate dagli enti regionali costituiti e disciplinati dalle normative di settore. Ai sensi dell'articolo 34, comma 23, della legge 221/2012, (conversione del secondo decreto sviluppo), sono infatti unicamente gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali a esercitare le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (rifiuti compresi), di scelta della forma di gestione e affidamento, di determinazione delle tariffe e di controllo.
La norma si pone in evidente contrasto con la disciplina istitutiva della Tares (articolo 14, Dl 201/11), secondo la quale il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal l'autorità competente.
Poiché soggetto attivo del tributo è il Comune, deve essere il Consiglio comunale a deliberare eventuali riduzioni ed esenzioni, la cui copertura finanziaria deve essere assicurata con risorse della fiscalità generale.
La disciplina integrativa recata dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) non chiarisce la competenza in materia di approvazione delle tariffe, esponendo al rischio di impugnazione gli atti eventualmente adottati in violazione di legge per incompetenza assoluta dell'organo deliberante.

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