Alla cortese attenzione del Dottor Giorgio
Franco Zanzi
Prefetto di Varese
Oggetto: Richiesta
verifica compatibilità carica istituzionale con ruolo di tecnico
Con la presente il Gruppo politico lista civica “Per il Granducato” del Comune di GERENZANO
Con la presente il Gruppo politico lista civica “Per il Granducato” del Comune di GERENZANO
chiede la verifica della compatibilità di
ruolo di Vicesindaco nonché Assessore ai Lavori Pubblici,
Patrimonio, Igiene Ambientale, Personale,
del signor Borghi Pierangelo del Comune di Gerenzano
con lo svolgimento contemporaneo dell’attività
professionale di geometra nello stesso Comune.
Avendo accesso a tutti gli atti amministrativi e tecnici del Comune nonché essendo parte attiva
nelle scelte, anche autorizzative, dell’Amministrazione, ci si chiede se il ruolo istituzionale
ricoperto dal tecnico possa in qualche misura ed in qualche modo influenzare e/o inibire la
libera scelta del cittadino rispetto all’affidamento di incarichi tecnici di varia natura e
configurare, rispetto agli altri liberi professionisti, un indebito vantaggio.
Da una ricerca effettuata sul tema sono emerse le seguenti argomentazioni che fanno
propendere per la sussistenza di una fondata incompatibilità:
“La legge 3/8/1999 n. 265, all'art. 19 - attuale co. 3 dell'art.78 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 - relativamente alle
condizioni giuridiche degli amministratori locali, stabilisce che "I componenti la giunta
comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi
dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da
essi amministrato."
Dal tenore letterale della norma si evince che chiunque, Ingegnere, Architetto, Geometra, o
comunque libero professionista, competente in materia di edilizia e urbanistica, eserciti la
libera professione non può essere, contemporaneamente, nello stesso territorio amministrato,
componente della Giunta Comunale.
La presenza in Giunta del libero professionista - e quindi quale componente della Giunta
Comunale che ha competenza sullo stesso territorio nel quale esercita la libera attività
professionale - è censurata dalla norma come conflitto d'interesse tra attività pubblica e
privata che sostanzia grave violazione di legge in quanto compromette la fede pubblica poiché
il comportamento degli amministratori non solo deve essere ma anche apparire improntato ai
criteri dell'imparzialità e buon andamento amministrativo con esclusione di ogni possibile
fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse
professionale e quindi personale.
Avendo accesso a tutti gli atti amministrativi e tecnici del Comune nonché essendo parte attiva
nelle scelte, anche autorizzative, dell’Amministrazione, ci si chiede se il ruolo istituzionale
ricoperto dal tecnico possa in qualche misura ed in qualche modo influenzare e/o inibire la
libera scelta del cittadino rispetto all’affidamento di incarichi tecnici di varia natura e
configurare, rispetto agli altri liberi professionisti, un indebito vantaggio.
Da una ricerca effettuata sul tema sono emerse le seguenti argomentazioni che fanno
propendere per la sussistenza di una fondata incompatibilità:
“La legge 3/8/1999 n. 265, all'art. 19 - attuale co. 3 dell'art.78 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 - relativamente alle
condizioni giuridiche degli amministratori locali, stabilisce che "I componenti la giunta
comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi
dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da
essi amministrato."
Dal tenore letterale della norma si evince che chiunque, Ingegnere, Architetto, Geometra, o
comunque libero professionista, competente in materia di edilizia e urbanistica, eserciti la
libera professione non può essere, contemporaneamente, nello stesso territorio amministrato,
componente della Giunta Comunale.
La presenza in Giunta del libero professionista - e quindi quale componente della Giunta
Comunale che ha competenza sullo stesso territorio nel quale esercita la libera attività
professionale - è censurata dalla norma come conflitto d'interesse tra attività pubblica e
privata che sostanzia grave violazione di legge in quanto compromette la fede pubblica poiché
il comportamento degli amministratori non solo deve essere ma anche apparire improntato ai
criteri dell'imparzialità e buon andamento amministrativo con esclusione di ogni possibile
fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse
professionale e quindi personale.
Chiediamo altresì che se dovesse essere
confermata la non compatibilità tutte le delibere prodotte
dalla giunta vengano giudicate nulle.